Danno biologico, la Cassazione allarga la TUN: cosa cambia davvero per i risarcimenti

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Quando si parla di danno biologico, il problema per chi chiede giustizia non è solo ottenere un risarcimento, ma capire come quel danno verrà quantificato. Ed è proprio qui che, da anni, si gioca una delle partite più delicate del contenzioso civile: due persone con lesioni simili devono ricevere un ristoro simile, indipendentemente dal tribunale davanti al quale si trovano. È il tema della uniformità, della prevedibilità delle decisioni e, in fondo, della fiducia nel sistema.

Su questo terreno interviene una pronuncia destinata a pesare parecchio nella pratica forense. Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, la Cassazione ha chiarito che la Tabella Unica Nazionale (TUN), introdotta dal d.P.R. n. 12/2025, può essere utilizzata in modo generalizzato in via indiretta anche al di fuori del suo ambito di applicazione letterale. Significa, in concreto, che la TUN potrà fungere da parametro di liquidazione non solo nei casi tipicamente previsti dalla norma, ma anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e per ipotesi non legate né alla circolazione di veicoli e natanti né alla responsabilità sanitaria. È la stessa Corte a precisare che il fondamento non sta in una retroattività normativa in senso tecnico, bensì nel potere-dovere del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del codice civile.

Perché questa sentenza può cambiare molte cause sul danno biologico

La novità non è solo teorica. Fino a oggi, nella pratica, molti giudici hanno continuato a usare soprattutto le tabelle del Tribunale di Milano, considerate da tempo un riferimento molto autorevole nella liquidazione del danno non patrimoniale. La TUN, invece, dopo il d.P.R. 12/2025, era spesso letta come uno strumento destinato in via diretta a settori specifici, cioè ai danni da circolazione stradale e alla responsabilità sanitaria.

La Cassazione, però, compie un passo ulteriore e afferma un principio che mira a ridurre le disomogeneità. Secondo la Corte, la TUN rappresenta la criteriologia più aggiornata disponibile per tradurre in numeri il danno alla salute e, proprio per questo, può fungere da parametro generale della valutazione equitativa. Non perché la norma si estenda automaticamente a ogni fattispecie, ma perché il giudice, quando liquida un danno biologico, deve utilizzare criteri idonei ad assicurare uniformità di trattamento ed effettività del ristoro.

Questo passaggio è centrale anche per chi, da cittadino, si trova coinvolto in una causa risarcitoria. Vuol dire che la discussione non si fermerà più soltanto alla domanda “quale tabella si applica per legge?”, ma si sposterà sempre di più sulla questione “quale parametro garantisce una liquidazione più coerente, uniforme e giustificabile?”.

Lo scontro tra due orientamenti e la scelta della Suprema Corte

La decisione nasce da un contrasto interpretativo che la giurisprudenza aveva già iniziato a mostrare con chiarezza. Da un lato c’era un primo orientamento favorevole a una applicazione ampia della TUN, sia sotto il profilo temporale sia sotto quello materiale. In questa lettura, la tabella non creava un nuovo diritto al risarcimento, ma offriva solo un diverso parametro tecnico di quantificazione del danno. Per questo, avrebbe potuto essere usata anche per fatti avvenuti prima del 5 marzo 2025.

Dall’altro lato, un diverso orientamento sosteneva invece che la TUN dovesse restare confinata al perimetro stabilito dal d.P.R. n. 12/2025. Secondo questa tesi, la tabella risponde a una ratio specifica di razionalizzazione dei costi del sistema assicurativo e non potrebbe quindi essere estesa analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente regolate. Inoltre, i sostenitori di questa impostazione evidenziavano che tra la TUN e le tabelle milanesi esisterebbero differenze rilevanti negli esiti liquidatori, tali da sconsigliare ogni automatismo.

La Cassazione sceglie di seguire il primo indirizzo, ma con una precisazione molto importante: non parla di analogia in senso proprio. La Corte chiarisce che l’uso generalizzato della TUN deriva dall’applicazione dei principi di equità che governano la liquidazione del danno, e non da un’estensione normativa diretta della disciplina speciale. Questo passaggio evita di trasformare la TUN in una regola rigidamente retroattiva, ma al tempo stesso la eleva a parametro guida di sistema.

Il rapporto con le tabelle di Milano non scompare, ma cambia

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza è che la Cassazione non “cancella” affatto le tabelle del Tribunale di Milano. Anzi, riconosce che i due modelli condividono diversi elementi di fondo: il sistema a punto variabile, la diminuzione del valore del punto con l’aumentare dell’età del danneggiato, la crescita più che proporzionale al crescere dell’invalidità permanente e la considerazione delle sofferenze morali e delle ricadute dinamico-relazionali della lesione.

Il messaggio, allora, non è che da oggi esiste una sola tabella possibile e tutte le altre debbano essere archiviate. Il messaggio è più raffinato, ma anche più incisivo: il giudice può ancora discostarsi dalla TUN, e persino scegliere una tabella pretoria, però deve spiegare con una motivazione puntuale perché quel caso concreto presenta elementi così peculiari da giustificare una soluzione diversa. In altre parole, la discrezionalità resta, ma non può più essere esercitata in modo generico o quasi automatico.

Per avvocati, assicurazioni e parti processuali, questo cambia parecchio. Chi chiede di usare una tabella diversa dalla TUN dovrà argomentare meglio. Chi, invece, invoca la TUN potrà farlo con una sponda interpretativa forte offerta dalla Suprema Corte.

Cosa significa “applicazione estensiva” e perché non è solo un dettaglio tecnico

L’espressione “applicazione estensiva” può sembrare riservata agli addetti ai lavori, ma le sue conseguenze sono molto concrete. Significa che la TUN diventa un punto di riferimento anche in controversie che, almeno in apparenza, ne erano rimaste fuori. Pensiamo ai casi di danno biologico derivanti da fatti illeciti diversi dagli incidenti stradali o dalla malpractice sanitaria. Oppure ai giudizi ancora pendenti relativi a eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 12/2025. In questi procedimenti, la tabella nazionale potrà entrare in gioco come parametro equitativo privilegiato.

Questo produce almeno due effetti. Il primo è una maggiore prevedibilità delle liquidazioni, perché riduce il rischio che il quantum dipenda troppo dal foro competente. Il secondo è un possibile aumento del contenzioso sul piano motivazionale: non tanto sul “se” applicare la TUN, quanto sul “perché” eventualmente non applicarla. È facile immaginare che, nei prossimi mesi, molte impugnazioni si concentreranno proprio sulla tenuta logica delle motivazioni con cui i giudici di merito si discosteranno dal parametro nazionale.

Il nodo dei risarcimenti più alti o più bassi

Resta poi una questione pratica che interessa molto chi subisce un danno: con la TUN si ottiene di più o di meno? La risposta non è sempre univoca. L’articolo di Diritto Bancario ricorda che, secondo alcune letture, la TUN produrrebbe risultati sostanzialmente in linea con quelli delle tabelle milanesi, mentre secondo altre potrebbe portare a risarcimenti più elevati in determinate fasce, tanto che anche il Consiglio di Stato, nel parere n. 1282/2024, aveva evidenziato possibili differenze favorevoli ai danneggiati.

Proprio per questo la sentenza merita attenzione: non perché stabilisca una volta per tutte che i risarcimenti saliranno o scenderanno, ma perché indica il criterio da cui partire. Da oggi, il tema principale diventa la coerenza del metodo. E quando il metodo è più uniforme, anche il sistema nel suo complesso diventa più leggibile, sia per chi agisce in giudizio sia per chi deve valutare una transazione o una proposta risarcitoria prima della causa.

Cosa cambia davvero per i cittadini

Per i cittadini, questa decisione della Cassazione può tradursi in una tutela più stabile e meno dipendente dalle oscillazioni locali dei tribunali. La TUN, secondo la Suprema Corte, non è soltanto una tabella settoriale, ma un parametro di equità capace di orientare in modo più omogeneo la liquidazione del danno biologico. È un passaggio che punta a rafforzare la parità di trattamento e a contenere le differenze ingiustificate tra casi simili.

Naturalmente, non significa che ogni causa avrà lo stesso esito o che il giudice perderà ogni margine di valutazione. Le peculiarità del caso concreto continueranno a contare, e continueranno a poter giustificare uno scostamento. La differenza, però, è che da ora quello scostamento dovrà essere motivato in modo serio, specifico e verificabile.

Ed è proprio qui che la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 assume un peso che va oltre il singolo caso. Non introduce solo una regola pratica per gli operatori del diritto, ma lancia un segnale più ampio: quando si liquida un danno alla salute, l’obiettivo non è trovare una cifra qualsiasi, bensì costruire una risposta risarcitoria il più possibile uniforme, ragionevole e trasparente. Per chi ha subito una lesione, questo può fare la differenza tra un sistema percepito come incerto e uno che, pur con tutti i suoi limiti, prova almeno a parlare una lingua più chiara.