Email sulla privacy a raffica: scaduto il termine per adeguarsi alle regole sui tracking pixel

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Apri la posta elettronica e trovi l’ennesimo messaggio che annuncia un aggiornamento dell’informativa privacy o ti invita a gestire le preferenze della newsletter. Se in questi giorni comunicazioni simili sembrano moltiplicarsi, esiste una ragione concreta: il 29 ottobre 2026 è scaduto il termine per adeguarsi alle Linee guida del Garante Privacy sui tracking pixel nelle email. La scadenza riguarda gli strumenti che consentono di rilevare l’apertura dei messaggi e raccogliere informazioni sulle interazioni dei destinatari. Per chi riceve newsletter, diventa quindi essenziale comprendere cosa viene monitorato e quali scelte può esercitare; per chi le invia, occorre verificare che informative, consensi e configurazioni tecniche siano coerenti con le indicazioni dell’Autorità.

Perché arrivano tante email di aggiornamento proprio adesso

Il passaggio nasce dal provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile. Il Garante ha riconosciuto la possibile complessità degli interventi sui sistemi già operativi e ha concesso sei mesi dalla pubblicazione per conformarsi alle Linee guida: da qui il termine del 29 ottobre 2026.

La coincidenza tra questa scadenza e l’arrivo di numerosi aggiornamenti privacy rende plausibile un collegamento. Tuttavia, per capire perché una determinata organizzazione abbia scritto ai propri contatti, bisogna leggere il messaggio: potrebbe comunicare nuove modalità di tracciamento, introdurre un centro preferenze oppure aggiornare altri aspetti del trattamento.

Immagina, per esempio, di ricevere due email nella stessa mattina. La prima annuncia soltanto nuovi recapiti del titolare; la seconda spiega come disattivare la misurazione delle aperture. Soltanto leggendo il contenuto puoi distinguere gli effetti delle due comunicazioni, senza attribuire automaticamente a entrambe la stessa funzione.

Il pixel invisibile che può segnalare l’apertura del messaggio

I tracking pixel sono immagini molto piccole, spesso trasparenti, richiamate da server remoti attraverso il codice del messaggio. Quando il programma di posta carica l’immagine, la richiesta può consentire al mittente o al fornitore della tecnologia di rilevare l’apertura dell’email.

A seconda della configurazione, possono essere raccolti anche identificativi e informazioni tecniche, come l’indirizzo IP, dati sul dispositivo o le aperture successive. Il pixel non legge direttamente il contenuto della corrispondenza: registra un evento dal quale possono essere ricavate ulteriori indicazioni sul comportamento del destinatario. Il problema evidenziato dal Garante è soprattutto la scarsa percepibilità del meccanismo, che può operare senza che la persona se ne accorga.

Un esempio aiuta a comprenderne l’utilità commerciale. Un negozio potrebbe voler distinguere chi apre frequentemente le promozioni da chi non mostra interesse, per inviare messaggi differenti ai due gruppi. Per il destinatario, però, leggere una proposta e consentire che quella lettura alimenti un profilo commerciale sono scelte con conseguenze diverse.

Quando serve il consenso per i tracking pixel nelle email

Le Linee guida collocano l’utilizzo dei pixel nell’ambito dell’articolo 122 del Codice privacy, insieme alla cornice generale del GDPR. Nei casi ordinari il tracciamento richiede un consenso preventivo, libero, specifico e informato; restano possibili deroghe legate, fra l’altro, a esigenze tecniche strettamente necessarie, sicurezza e determinate comunicazioni istituzionali o di servizio.

Il Garante richiede inoltre trasparenza e modalità semplici per revocare il consenso, anche selettivamente. La valutazione, quindi, deve riguardare il funzionamento concreto dello strumento e lo scopo perseguito, senza fermarsi alla denominazione attribuita alla newsletter.

Per esempio, definire una campagna “aggiornamento clienti” non chiarisce da solo se le aperture vengano usate per finalità commerciali. Chi gestisce l’invio dovrebbe poter spiegare quali informazioni raccoglie, perché le raccoglie e come vengono utilizzate dopo la ricezione del messaggio.

Le statistiche aggregate e le altre eccezioni da valutare

Non ogni misurazione delle aperture richiede necessariamente il consenso. Il Garante contempla il caso di statistiche esclusivamente aggregate, anche per migliorare la consegna dei messaggi e contrastare lo spam, quando le tecniche adottate impediscono di misurare il comportamento del singolo destinatario.

Tra gli accorgimenti indicati figurano pixel uguali per tutti i destinatari della stessa campagna e l’anonimizzazione degli altri dati tecnici. Esistono inoltre ipotesi relative alla sicurezza e a comunicazioni che il titolare deve inviare, quando sia rilevante verificarne la presa di conoscenza. Spetta comunque al titolare verificare e giustificare l’applicabilità della deroga nel caso concreto.

Sul piano operativo, conoscere il numero complessivo di aperture di una campagna presenta caratteristiche diverse dal conservare una cronologia nominativa delle letture. Un’impresa che desideri soltanto confrontare l’interesse generale suscitato da due newsletter dovrebbe partire da questa esigenza, per poi valutare quali dati siano effettivamente necessari.

Gestire le preferenze senza confondere newsletter e tracciamento

Un centro preferenze ben comprensibile dovrebbe permettere al destinatario di riconoscere le diverse scelte disponibili. Ricevere aggiornamenti, accettare determinate forme di monitoraggio e interrompere l’iscrizione sono operazioni che il lettore deve poter distinguere senza interpretare formule ambigue.

Le indicazioni del Garante prevedono che, quando necessario, il consenso preceda il tracciamento. Per i nuovi trattamenti è preferibile raccoglierlo insieme all’indirizzo email, dopo aver fornito le informazioni pertinenti; l’informativa può essere organizzata su più livelli, purché resti chiara e accessibile.

Se ricevi una comunicazione di aggiornamento, controlla quindi cosa comportano concretamente i pulsanti proposti. Non è prudente presumere che ignorare il messaggio produca sempre lo stesso risultato: il testo potrebbe descrivere situazioni differenti. Una frase come “le tue preferenze restano invariate” va letta insieme alle informazioni su quali preferenze siano state registrate e su come modificarle.

Cosa devono verificare imprese e professionisti che inviano newsletter

Per chi utilizza una piattaforma di email marketing, una verifica utile parte dalle impostazioni effettive del servizio. Conviene ricostruire quali dati compaiano nei report, se siano associati a singoli indirizzi e quali automazioni dipendano dalle aperture.

Un caso pratico è quello di uno studio che invia aggiornamenti normativi e programma un secondo messaggio soltanto per chi ha aperto il primo. Prima di descrivere l’attività nell’informativa, lo studio deve comprendere il percorso dei dati nella piattaforma e le conseguenze delle scelte del destinatario.

La scadenza assume rilievo anche sul piano dei controlli: il Garante ha ricordato che la verifica dell’applicazione delle Linee guida sui tracking pixel rientra nelle attività ispettive previste per il secondo semestre 2026.

Cosa cambia davvero per chi apre la posta ogni giorno

Per il lettore, questa fase di aggiornamento offre l’occasione di scegliere con maggiore consapevolezza quali rapporti mantenere con i mittenti. Una newsletter può essere utile anche quando non si desidera contribuire a un’analisi individuale delle proprie abitudini.

Per imprese, enti e professionisti, il punto operativo è rendere comprensibile il rapporto tra messaggi inviati e dati raccolti. Un’informativa concreta, accompagnata da preferenze facili da gestire e da configurazioni coerenti, aiuta il destinatario a capire cosa accade quando apre un’email e consente a chi comunica di costruire un rapporto più trasparente con il proprio pubblico.